AGEVOLAZIONE FISCALE IRPEF 50% (EX 36%)


Riteniamo di farVi cosa utile riepilogando qui di seguito le principali caratteristiche di tale agevolazione fiscale e le procedure da seguire.

NOVITA’ LEGISLATIVE 

Dal 1° gennaio 2012, l’agevolazione fiscale che consente la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa strutturale, cioè non è più soggetta, come in precedenza, a continue proroghe. Con il Decreto Legge n. 201/2011, denominato Decreto Salva Italia, infatti, l’agevolazione è stata resa permanente mediante l’aggiunta dell’articolo 16-bis, al Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.).
Dal 26 giugno 2012, inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 83/2012, denominato Decreto Crescita, sono state apportate numerose modifiche in merito alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare è stato disposto che per le spese sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al31.12.2014 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, disciplinata dall’art.16-bis, TUIRa decorrere dall’1.1.2012, è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.


Rammentiamo che la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è valida solo fino al 31.12.2014 e che dal 01.01.2015 la detrazione tornerà al 36%, così come la spesa massima complessiva tornerà al limite di € 48.000.




Tra le altre recenti novità segnaliamo:
• l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
• la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
• l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
• la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
• l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
• l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

1) In cosa consiste
 

L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione di abitazioni e di parti comuni degli edifici residenziali, situati nel territorio dello Stato.
La detrazione è pari al 50% delle somme spese e spetta fino a un massimo non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (fino al 30.6.2013). Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro).
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo delle spese detraibili deve tenere conto delle spese già sostenute negli anni precedenti si avrà diritto all’agevolazione solo per la parte di spesa che non superi il limite complessivo di 96.000 euro.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.
La possibilità, per contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione in cinque o tre rate annuali di pari importo, dal 1° gennaio 2012 non è più prevista.

 

2) A chi spetta
 

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione, cioè non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento e cioè:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Non possono beneficiarne della detrazione, per esempio, gli inquilini.

 

3) Per quali Lavori

 I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale, elencati dall’art. 16-bis, del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), sono quelli:
a) di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c) (interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Pertanto, come indicato alla lettera b) in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50% riguarda anche LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN CAMINETTO O DI UNA STUFA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA. IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO DI TUTTI I NOSTRI CAMINETTI, CALDAIE, BIOMASSE, PANNELLI SOLARI,STUFE A LEGNA E A PELLET.

Inoltre, la detrazione del 50% compete ai nostri prodotti, anche in assenza di opere edilizie, come indicato espressamente nel punto h), in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici. 
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DEI NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70%.

 

 

4) Cosa fare per fruire della detrazione

Per fruire della detrazione non sono previsti particolari adempimenti. E' infatti sufficiente indicare nelladichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Ricordiamo tra l'altro che l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso.

Occorre invece conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. La dichiarazione sostitutiva necessita l'apposizione di una data certa o l'autentica da parte di un pubblico ufficiale;
- domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito);
- ricevute di pagamento dell'ICI/IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi.

In luogo di tutto questo, il contribuente può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dichiara di essere in possesso della documentazione necessaria.

Naturalmente occorre conservare anche le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute unitamente ai bonifici di pagamento. A proposito di fatture va ricordato che non esiste più l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

Non dimenticare, infine, la comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori. Ricordiamo che tale comunicazione, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), si rende necessaria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente,
2. nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di comunicazione preliminare, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera,
3. nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

E' importante ricordare che in caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agliobblighi contributivi, il contribuente può decadere dal diritto alla detrazione. In questi casi meglio farsi rilasciare dalla ditta esecutrice dei lavori una dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

5) Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che le spese oggetto di detrazione siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento ("Saldo/Acconto Fattura n° xx del xx/xx/xxxx per ..... ai sensi della legge 449/97 art.1 - sconto IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio"), il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Di seguito un esempio di causale per il bonifico parlante in caso di ristrutturazione edilizia
"Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'art. 16-bis DPR 917/1986. Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................ Beneficiario della detrazione ..... C.F. ................"
e di riqualificazione energetica
"Bonifico per pagamento lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................ Beneficiario della detrazione ..... C.F. ................".

Ogni banca naturalmente adotta un proprio modello standard per il bonifico, noi ve ne offriamo uno a titolo esemplificativo.

E' importante sottolineare che senza questi dati, le banche e le poste non possono effettuare la ritenutadell'8% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Per questo motivo i bonifici incompleti - secondo l'Agenzia delle Entrate - fanno venire meno il diritto ad usufruire della detrazione fiscale.

Ricordiamo che i bonifici devono essere effettuati dalla medesima persona a cui sono intestate le fatture e che beneficerà della detrazione. Qualora fattura e bonifico sono intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se invece vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono beneficiare della detrazione fiscale, sulla distinta di bonifico occorre riportare il codice fiscale di tutti le persone interessate.

Per gli interventi che riguardano le parti comuni del condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.